Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19897 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19897 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRESCIANI EDOARDO nato il 07/07/1973 a ALBA

avverso la sentenza del 21/12/2015 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/12/2015, il Tribunale di Cuneo dichiarava Edoardo
Bresciani colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1,
lett. a, d. Igs. n. 152 del 2006, quanto al periodo 22/12/2010-5/12/2011, e lo
condannava alla pena di 3.000,00 euro di ammenda.
2. Propone appello – poi convertito in ricorso per cassazione – l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, chiedendo l’assoluzione. Premesso che l’istruttoria

nessuna prova vi sarebbe quanto alla sussistenza di una vera organizzazione
imprenditoriale; elemento invero rilevante, atteso che il Bresciani non sarebbe
titolare di alcuna impresa. Ancora, difetterebbe il requisito soggettivo della
contravvenzione quanto alle conseguenze della mancata iscrizione nell’Albo dei
gestori ambientali, anche in ragione della complessità della normativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,
sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola
pena dell’ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che – qualora tale
impugnazione sia invece proposta – deve verificarsi l’effettiva possibilità di
convertire l’atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto
contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la
Corte di appello – prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla
indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata – deve
limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà
esistenza giuridica all’atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente
(in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le
altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532;
Sez. 1, n. 33782 dell’8/4/2013, Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità,
di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano
comunque inquadrabili nella cornice di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.,
avendo riguardo – al di là dell’apparente nomen iuris – alle reali intenzioni
dell’impugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la
conseguenza che, ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che
l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di
impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere dichiarato
inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n.

non avrebbe compiutamente identificato l’appellante come l’autore dei trasporti,

p

47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009,
Mazzola, Rv. 245150).
4. Esattamente quanto si riscontra nel caso di specie, nel quale le doglianze
proposte attengono esclusivamente al merito della vicenda (compiuta
identificazione del Bresciani quale autore dei trasporti; necessità, o meno,
dell’iscrizione nell’Albo in oggetto; consapevolezza, o meno, di tale eventuale
obbligo), all’evidenza non verificabile in questa sede. E fermo restando, peraltro,
che 1) la responsabilità del soggetto è stata congruamente ricavata in forza delle

mediante confronto – dal Giudice di prime cure; 2) il reato in oggetto sussiste in
presenza di attività non caratterizzata da assoluta occasionalità, ancorché di
fatto, benché con un minimo di organizzazione. Quel che, con argomento
congruo, è stato riconosciuto nel caso in esame, a fronte di ben 46 conferimenti
nel solo anno 2011.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

Piero

sottoscrizioni delle autofatture, dallo stesso redatte e congruamente verificate –

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