Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19897 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19897 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OKONKWO PETER OSONDU N. IL 10/08/1967
avverso la sentenza n. 3896/2014 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/04/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015
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Okonkwo Peter propone ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Padova del 14/04/2014
che ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, riguardante l’attività di detenzione a fini di cessione di cocaina.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione sulla mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici.
Contrariamente all’assunto posto a base dell’impugnazione il giudicante ha dato conto degli
elementi di responsabilità, richiamando gli atti di indagine e le risultanze delle intercettazioni,
mentre nel ricorso non si identificano le circostanze di segno opposto ignorate dal giudicante, che
avrebbero giustificato la decisione di proscioglimento auspicata.