Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19896 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19896 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAVATTI DIONISIO nato il 07/12/1939 a SANTARCANGELO DI ROMAGNA

avverso la sentenza del 14/01/2016 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/1/2016, il Tribunale di Rimini dichiarava Dionisio
Zavatti colpevole di plurime violazioni del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, riunite in
continuazione, e lo condannava alla pena complessiva di 7.000,00 euro di
ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, chiedendo
l’annullamento della pronuncia. Il Tribunale, oltre ad un evidente errore

sospensione condizionale della pena), non avrebbe steso motivazione alcuna in
punto di circostanze attenuanti generiche, pur richieste, di dosimetria della
sanzione (fissata in misura prossima al massimo edittale) e di aumenti a titolo di
continuazione, peraltro di considerevole entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo, innanzitutto, all’errore materiale denunciato, basti qui
osservare che la sospensione condizionale della pena è stata per certo
riconosciuta allo Zavatti, come indicato nella parte motiva della sentenza; la
relativa istanza di correzione, in ogni caso, ben potrebbe esser rivolta al giudice
che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. ed alla
luce della presente declaratoria di inammissibilità.
4. Con riferimento, di seguito, alla dedotta carenza motivazionale in punto
di circostanze attenuanti generiche, rileva la Corte che le stesse sono state in
effetti domandate nel corso del giudizio di prime cure, ma in termini del tutto
vaghi e privi di effettivo contenuto (come emerge dalla lettura del verbale di
udienza); quel che, pertanto, non obbligava il Giudice del merito a pronunciarsi
al riguardo, in adesione al costante indirizzo in forza del quale questi non è
tenuto a riconoscere le circostanze in esame, né a motivarne il diniego, qualora
in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo
equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della
pena a quella di concessione delle predette attenuanti (per tutte, Sez. 3, n.
11539 dell’8/1/2014, Mammola, Rv. 258696).
5. In ordine, infine, al trattamento sanzionatorio, osserva il Collegio che il
Tribunale ha individuato quale fattispecie più grave quella di cui al capo c) (art.
18, comma 1, lett. a, d. Igs. n. 81 del 2008) e, per la stessa, ha irrogato il
minimo edittale, pari a 1.500,00 euro di ammenda (pena, peraltro, prevista
quale alternativa all’arresto); dal che, nessuna censura è consentita. Quanto,

materiale nel dispositivo (nel quale non sarebbe stata indicata la concessa

poi, ai numerosi aumenti a titolo di continuazione, questi sono stati disposti in
termini estremamente contenuti, sì da risultare del tutto adeguata una
motivazione che rimandi alla sola equità della pena (per tutte, Sez. 2, n. 36104
del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

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inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

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