Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19895 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19895 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
AOSTA
nel procedimento a carico di:
GIACOPELLI SILVANO nato il 03/01/1947 a REGGIO EMILIA
CROTTI MARCO nato il 26/10/1973 a IVREA
VIGNA GIOVANNI ENRICO nato il 20/06/1954 a QUINCIN ETTO

avverso la sentenza del 19/11/2013 del TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/11/2013, il Tribunale di Aosta dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Silvano Giacopelli, Marco Crotti e Giovanni Enrico
Vigna in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, per esser estinta per rilascio di concessione in sanatoria, nonché in ordine
alla fattispecie di cui all’art. 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, per intervenuto
accertamento di compatibilità paesaggistica.

della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, chiedendo l’annullamento della
pronuncia; il permesso di costruire in sanatoria risulterebbe illegittimo perché
rilasciato in assenza della cd. doppia conformità, invero necessaria, così come la
compatibilità paesaggistica non riguarderebbe i due tratti di pista di cui alla
contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si
richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e),
cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i;

ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.
U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, lo stesso di fatto tende
ad ottenere in questa sede – con atto di appello – una nuova ed alternativa
lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici del
merito (in particolare, il contenuto del permesso di costruire del 24/7/2013, della

2. Propone appello – poi convertito in ricorso per cassazione – il Procuratore

nota del 18/2/2013 e del provvedimento n. 9920 del 24/9/2013), sollecitandone
una valutazione diversa nell’ottica della sussistenza – in fatto – di entrambi i
reati in rubrica.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

DEPOSI TATA

Dichiara inammissibile il ricorso.

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