Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19894 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19894 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIALLO PIETRO nato il 04/11/1974 a NAPOLI

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/5/2017, la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia emessa il 10/12/2016 dal locale Tribunale, con la quale Pietro Sciallo
era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 291-bis, d.P.R. n. 43 del
1973 e condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e
194.400,00 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

adeguatamente motivato in punto di congruità della pena, invocato giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e richiesta esclusione della
recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva il Collegio, infatti, che la sentenza impugnata – pronunciandosi
proprio sulle censure qui riproposte – ha steso una motivazione del tutto congrua
e non censurabile; in particolare, 1) quanto alla “pesante recidiva”, così definita
dalla Corte, la stessa è stata confermata alla luce delle numerose condanne già
patite dallo Sciallo per reati contro il patrimonio, omicidio in concorso e tre
fattispecie in violazione delle leggi doganali. Precedenti penali, quindi, “numerosi,
specifici e recenti”; 2) quanto alle circostanze attenuanti generiche, queste erano
state già concesse in prime cure, “con valutazione benevola”, sì da non potersi
accedere alla richiesta prevalenza sulle aggravanti ascritte.
Un argomento adeguato e fondato su concreti elementi, quindi, che non
consente affatto di accogliere la generica censura di carenza motivazionale di cui
al ricorso.
4. Questo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativannente fissata in euro 3.000,00.

chiedendo l’annullamento della pronuncia. La Corte di merito non avrebbe

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018

Il Preside e

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