Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19894 del 08/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19894 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNIELLO NICOLA N. IL 05/12/1982
avverso la sentenza n. 318/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

I

onsi ere est.

DEPOCITATA

Iannielo Nicola propone ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del
16/04/2014 che ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione al reato di cui all’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riguardante l’attività di detenzione a fini di cessione di cocaina.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione sulla mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici.
Contrariamente all’assunto posto a base dell’impugnazione il giudicante ha dato conto specifico
degli elementi di responsabilità, tra cui la confessione resa dall’odierno impugnante, e per contro
nel ricorso è omessa qualsiasi indicazione di opposte risultanze, ingiustamente ignorate dal
giudicante, che avrebbero giustificato l’opposta decisione di proscioglimento auspicata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA