Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19894 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19894 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IANNIELLO NICOLA N. IL 05/12/1982
avverso la sentenza n. 318/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/04/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015
I
onsi ere est.
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DEPOCITATA
Iannielo Nicola propone ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del
16/04/2014 che ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione al reato di cui all’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riguardante l’attività di detenzione a fini di cessione di cocaina.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione sulla mancata applicazione di formule di
proscioglimento in fatto.
I rilievi formulati in ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici.
Contrariamente all’assunto posto a base dell’impugnazione il giudicante ha dato conto specifico
degli elementi di responsabilità, tra cui la confessione resa dall’odierno impugnante, e per contro
nel ricorso è omessa qualsiasi indicazione di opposte risultanze, ingiustamente ignorate dal
giudicante, che avrebbero giustificato l’opposta decisione di proscioglimento auspicata.