Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19893 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19893 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CAIAZZA GIANCARLO nato il 14/01/1973 a NAPOLI
ZAMPINI FERDINANDO nato il 06/08/1977 a NAPOLI

avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/6/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della
pronuncia emessa il 7/3/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Napoli Nord, rideterminava la pena inflitta a Giancarlo Caiazza e Ferdinando
Zampini nei termini di cui al dispositivo; agli stessi erano contestati delitti in
ordine al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propongono distinti ricorsi per cassazione i due imputati, a mezzo del

particolare, denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale quanto al
riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n.
309 del 1990 (che si assume avvenuto in assenza dei presupposti di cui alla
norma) ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche (che ben il Collegio
avrebbe dovuto riconoscere, anche alla luce dell’ammissione di responsabilità
operata del ricorrente). Zampini, con duplice gravame, muove le medesime
censure in punto di declaratoria di responsabilità, che sarebbe stata affermata in
contrasto con le emergenze istruttorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi risultano manifestamente infondati.
Con riguardo a quello proposto dal Caiazza, osserva la Corte che il
riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n.
309 del 1990 è avvenuto con motivazione congrua, fondata su oggettivi elementi
probatori e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In
particolare, la sentenza ha evidenziato che la compresenza di tre o più persone
nella commissione del reato era stata inizialmente ravvisata a mezzo di
intercettazioni telefoniche, quindi riscontrata mediante i servizi di pedinamento
ed identificazione del 27/1/2016; un adeguato argomento in fatto che questa
Corte non può superare.
Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, osserva innanzitutto il
Collegio che il Caiazza ne contesta la mancata concessione, mentre le stesse
risultano riconosciute già in prime cure, con giudizio di equivalenza sulle
contestate aggravanti (tanto che, con l’atto di appello, il ricorrente ne aveva
richiesto la massima estensione ed il giudizio di prevalenza); quel che già
evidenzia la manifesta infondatezza della doglianza. In ogni caso, si rileva che la
sentenza ha congruamente ribadito il citato giudizio di equivalenza, in ragione
della gravità dei fatti, della concreta e non minima offensività delle condotte e

proprio difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia. Caiazza, in

della negativa personalità dell’imputato, con ruolo “propulsivo ed organizzativo”.
Un argomento ancora congruo, quindi, e non censurabile in questa sede.
4.

Con riferimento, poi, allo Zampini, deve innanzitutto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso da questi proposto personalmente a data
29/10/2017; allorquando, cioè, era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.
103, che – a decorrere dal 3/8/2017 – ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen.
nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un
legale iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

inammissibilità deriva dal carattere evidentemente fattuale dello stesso, tutto
volto ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova ed alternativa valutazione
delle medesime emergenze istruttorie già esaminate in sede di merito; quel che,
pacificamente, non è consentito (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015,
Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv.
243247).
Motivo che, peraltro, oblitera del tutto la motivazione stesa al riguardo dalla
Corte di merito, che ha confermato il giudizio di responsabilità con un argomento
congruo, ancora fondato su concreti elementi istruttori e privo di illogicità
manifesta alcuna.
5. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 3.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il

sigliere estensore

Il Presid te

In ordine, invece, al gravame presentato dal difensore, la palese

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