Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19890 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19890 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI ALESSANDRO N. IL 13/01/1968
avverso la sentenza n. 5438/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

Consigliere est.

Bianchi Alessandro propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del
27/03/2013 che ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337
cod. pen. e 4 1.n. 110/1975.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione, con riferimento accertamento dell’elemento soggettivo
del reato.
I rilievi formulati in ricorso risultano manifestamente infondati e generici, in quanto ignorano
quanto espresso in sentenza circa il comportamento immediatamente reattivo tenuto dal’interessato
all’atto del controllo, che si espresse con l’azione di sgomitare ripetutamente nei confronti dei
pp.uu. intervenuti, gesto la cui portata lesiva era particolarmente efficace, in quanto egli era
portatore di apparecchio gessato al braccio.
L’impugnazione, nel riprendere una parte della motivazione, al fine di dimostrarne l’insufficienza
sul punto contestato, ne ignora il preventivo sviluppo, così risolvendosi nella proposizione di una
diversa chiave di lettura, tendente ad una nuova valutazione di merito, estranea all’ambito
valutativo di questo grado.

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