Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19890 del 03/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 19890 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

ORDINANZA

Sull’istanza proposta da
Vitanza Rita, nata il 08/10/1963 a Militello Rosmarino

avverso la sentenza del 14/02/2017 della Corte di cassazione, Sezione Sesta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con istanza del 6/11/2017 Vitanza Rita, tramite il suo difensore Avv.
Corrado Correnti, ha chiesto che venga corretto l’errore materiale ravvisato nella
sentenza del 14/2/2017, con cui questa Sezione Sesta della Corte di cassazione
ha provveduto sul ricorso presentato da Russo Antonino e altri avverso la
sentenza della Corte di appello di Messina del 12/10/2015: osserva in particolare
che solo in parte è stata annullata la sentenza impugnata con condanna gli
imputati anche al pagamento delle spese processuali, senza che peraltro sia

””’

Data Udienza: 03/05/2018

stata pronunciata condanna in favore della stessa Vitanza, costituitasi parte
civile, in relazione alla memoria difensiva che era stata presentata.

2. Deve osservarsi che Vitanza Rita era costituita parte civile nei confronti di
Russo Antonino e che il ricorso di quest’ultimo è stato accolto solo con riguardo
alle statuizioni risarcitorie riferibili al reato di associazione per delinquere, di cui
al capo A), con declaratoria di inammissibilità per il resto e dunque anche in
riferimento all’ipotesi di induzione indebita correlata alla posizione della parte

3. Tuttavia non risulta che detta parte civile, pur avendo presentato
memoria, sia comparsa alle udienze del 6/10/2016 e del 14/2/2017, nelle quali
si è articolato il giudizio di legittimità, con la conseguenza che la stessa ha
omesso di formulare in quella sede le sue conclusioni.
In tale ottica deve condividersi quanto sul punto di recente affermato,
secondo cui «nel giudizio di legittimità l’imputato soccombente va condannato al
pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che
questa sia intervenuta all’udienza di discussione» (Cass. Sez. 2, n. 52800 del
25/11/2016, Rosati, rv. 268768; analogamente Cass. Sez. 4, n. 30557 del
7/6/2016, Carfì, rv. 267690).

4. Ne discende che non è ravvisabile alcun errore materiale da correggere e
che l’istanza della parte civile deve essere dunque respinta.

P. Q. M.

Rigetta l’istanza di correzione di errore materiale, presentata dalla parte
civile Vitanza Rita.
Così deciso il 3/5/2018

Il Consigliere relatore
Massplo Riccia elli
,/Y0
é

Il
Pier

nte
tefano

civile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA