Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1989 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1989 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TAGLIAPIETRA MAURIZIO N. IL 30/07/1963
avverso la sentenza n. 84/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

TAGLIAPIETRA Maurizio ricorre contro la sentenza specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 367 e 56-640
cod.pen., e denuncia:
1. inosservanza della disciplina sulla continuazione del reato e vizio di
motivazione, censurando che non sia stato riconosciuto il vincolo della

sentenza divenuta irrevocabile;
2. erronea applicazione della legge penale, censurando che non sia stata
dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale in ordine al tentativo di truffa in
danno della “Milano Assicurazioni”.
Con memoria depositata 1’8.11.2012 rappresenta che sarebbe nel
frattempo maturata la prescrizione per i residui reati ascrittigli.

§2.

I motivi di ricorso sono entrambi manifestamente infondati.

Il primo, perché la sentenza impugnata, rilevato che i reati in discorso
furono commessi “in contesti spazio-temporali differenti e in concorso con soggetti
diversi”, ha ritenuto, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, che

mancasse la prova dell’unicità del disegno criminoso.
Il secondo, perché il tentativo di truffa contestato, essendo aggravato ai
sensi dell’art. 61 n. 7 cod.pen., è procedibile d’ufficio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne deriva l’impossibilità di rilevare l’eventuale sopravvenienza
della prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza d’appello (v. Cass., Sez.
U., n. 33542 del 27.06.2001, Cavalera, rv 219531).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

continuazione tra i reati per cui si procede e altri analoghi giudicati con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA