Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19889 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19889 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAVA MARIA VITTORIA nato il 08/06/1944 a ROMA parte offesa nel
procedimento c/
UNEDDU ANTONIO nato il 06/02/1946 a ROMA
avverso il decreto del 20/06/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto impugnato il gip del tribunale di Roma ha archiviato,
ricorrendo le condizioni di speciale tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., il
procedimento a carico di Uneddu Antonio per il reato di cui all’articolo 392 cod.
pen.; avverso tale decisione ha proposto ricorso la p.o. Bava Maria Vittoria a
mezzo del difensore, deducendo la violazione del contraddittorio per la mancata
fissazione della udienza camerale e che

«appare evidente l’astratta

configurabilità del delitto di atti persecutori» e che lo stesso non possa essere
ritenuto integrare un fatto di minima entità; in ogni caso non era possibile una
prognosi a priori senza svolgere le indagini suggerite dalla difesa.
Tale ricorso è manifestamente infondato perché correttamente il giudice ha
ritenuto il ricorso inammissibile in quanto gli argomenti sviluppati e la indicazione
di indagini da svolgere non erano riferite al reato contestato, art. 392 cod. pen.,
bensì a quello di atti persecutori per il quale non vi è stata iscrizione.
PQM

‘(-\\

Data Udienza: 24/04/2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle
ammende.

il Consiglie e stensore

il Presidente

Pierluigi D tfano

Stefano Mogini

Roma così d iso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018

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