Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19889 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19889 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABENE FABIO N. IL 23/01/1982 parte offesa nel procedimento
c/
ANDRIASSAN SOPHIE N. IL 30/01/1982
avverso l’ordinanza n. 12501/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 08/04/2015

RG. 21554-2014

Il Collegio,
con atto a firma del difensore
letto il ricorso proposto da Sabene Fabio
avverso la
ordinanza sopra indicata che disponeva la archiviazione
procedimento nel quale era persona offesa
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
l’ordinanza di archiviazione non è impugnabile se non per motivi attinenti alla
corretta instaurazione del contraddittorio, il che non è in questione caso di specie.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle
Ammen
Roja I 8 aprile 2015
ore
L

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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