Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19885 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19885 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R.L. PRIMA REAL ESTATE IN PERSONA LEGALE RAPPR. ANGELINA CREA parte
offesa nel procedimento c/ IGNOTI
avverso il decreto del 27/07/2017 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
Lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
del decreto impugnato
RITENUTO IN FATTO
È impugnato il decreto di archiviazione del 27/7/2017 emesso de plano, previa
declaratoria di inammissibilità della opposizione presentata dalla persona offesa,
con il quale il gip del Tribunale di Messina escludeva la sussistenza del reato di
abuso di ufficio nella condotta di responsabili di

“Riscossione Sicilia” che,

asseritamente in danno della società Prima Real Estate, non avevano voluto
concludere delle procedure ad evidenza pubblica che avrebbero dovuto portare
alla stipula del contratto di locazione di un immobile della società denunziante, da
destinare a sede dell’ente.
Più in particolare, il giudice, accogliendo l’impostazione del pubblico ministero,
riteneva che «le condotte descritte in denuncia presentano rilevanza di carattere
meramente amministrativa, venendo in rilievo, al più, violazioni di norme di
natura privatistica…».

Inoltre, nessun elemento, anche natura solo ind’ziaria,

indicava una specifica volontà di danno o di vantaggio

Data Udienza: 24/04/2018

p

Il giudice dava quindi atto della inammissibilità dell’opposizione della persona
offesa, poichè erano stati proposti mezzi di prova manifestamente superflui, non
pertinenti o non rilevanti per sostenere l’accusa in un eventuale dibattimento.
La persona offesa con ricorso e successiva memoria ha dedotto la erroneità della
decisione che prima ha valutato la insussistenza del reato e, poi, ritenuto la
superfluità delle indagini, laddove tale valutazione ha anticipato la decisione di
merito che poteva essere adottata solo dopo il regolare contraddittorio in udienza
camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Va premesso che le investigazioni proposte dalla p.o., da valutare ai fini della
ammissibilità della opposizione, erano la richiesta che «siano disposte indagini
finalizzate ad acquisire la documentazione inerente all’avvio delle procedure di
indizione delle gare di cui si è detto» nonché che «siano disposte indagini al fine
di accertare l’entità del canone annuo allo stato corrisposto» dall’ente pubblico al
fine di verificare che questo «ritiene preferibile pagare un estaglio locatizio di
ammontare maggiore per immobile più piccolo, di vecchia costruzione e forse
fatiscente»; «si chiede, inoltre, che, anche a mezzo di assunzione di informazioni
dal responsabile della sicurezza del rappresentante sindacale dipendenti dell’ente
– se l’attuale sede di Riscossione Sicilia possiede i requisiti di sicurezza previsti
dalla legge …».
Per quanto sia corretta la interpretazione suggerita dalla società ricorrente,
ovvero che non è possibile anticipare in sede di vaglio di ammissibilità una
valutazione di merito della infondatezza della ipotesi di accusa per poi ritenere
che i mezzi di prova non potrebbero smentirla, nel caso di specie la situazione è
ben differente.
Il giudice, difatti, ha rilevato che la stessa prospettazione della denunciante non
consentiva di ipotizzare neanche in astratto il reato di abuso di ufficio e che,
anche a voler sostenere che vi fosse una ipotetica violazione di legge, mancava
comunque un qualsiasi indizio che potesse fare prospettare che la pretesa
condotta irregolare si inserisse in un contesto di obiettiva volontà di “abuso”
consistente nel voler, provocare un danno o vantaggio indebito. Ha quindi
correttamente affermato che, a fronte della non configurabilità in astratto del
reato, non vi fosse alcun rilievo della prova dei fatti in questione: si rammenta,
difatti, che “L’art. 410 cod. proc. pen., infatti, consente l’opposizione alla persona
offesa solo laddove questa indichi “l’oggetto della investigazione suppletiva ed i
relativi elementi di prova”. Se ne desume l’inammissibilità di una opposizione che
sia meramente argomentativa; ciò significa che la persona offesa non può
interloquire, con diritto alla trattazione in contraddittorio, laddove il PM chieda

Il ricorso è manifestamente infondato.

l’archiviazione perché non ritiene che sia ravvisabile una notizia di reato. La
persona offesa non è ammessa a discutere se nei fatti siano configurabili reati,
essendo questa potestà esclusiva del solo PM. Invece, laddove il PM ritenga
l’effettiva sussistenza di una NdR, la persona offesa è ammessa ad esercitare il
suo diritto al contraddittorio limitatamente al tema della completezza delle
indagini, purché indichi i temi di prova aggiuntivi di cui discutere. (Sez. 6, n.
45206 del 16/07/2013 – dep. 08/11/2013, P.O. in proc. Curaggi e altro, Rv.
25738201)”
Peraltro, dalla mera trascrizione fatta sopra delle “prove” richieste, si comprende

circostanze prospettate bensì quella di “esplorare” la gestione della vicenda della
locazione della sede dell’ente alla ricerca di eventuali irregolarità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle
ammenLle.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018
il Consigliere estensore

il Presidente

PieIflii Di Stefano

Stefano Mogini

come la finalità delle stesse non fosse neanche quella di dimostrare le specifiche

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