Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19884 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19884 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIZZOLANTE FRANCESCO parte offesa nel procedimento
contro TILLEY ANN ELIZABETH nata il 14/02/1959
avverso l’ordinanza del 30/05/2016 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
decreto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
letto il ricorso presentato nell’interesse di Pizzolante Francesco avverso
l’ordinanza del 30 maggio 2016 con il quale il gip del Tribunale di Civitavecchia
disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di Tilley Ann Elizabeth per il
reato di falso giuramento reso dalla predetta quale convenuta in un giudizio civile
intentato dal ricorrente;
ritenuto il ricorso inammissibile in quanto “Il reato di falso giuramento è delitto
contro l’amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice
lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per
cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può
assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di
persona offesa e non è legittimata a presentare opposizione alla richiesta di
archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitorio
del giudice per le indagini preliminari. (Sez. 7, n. 8160 del 19/12/2013 – dep.
20/02/2014, P.O. in proc. Ortega, Rv. 26146301)”;

Data Udienza: 24/04/2018

Ritenuto che, in considerazione delle ragioni della inammissibilità,

la sanzione

pecuniaria vada determinata nella misura di cui in dispositivo .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
Roma così deciso
deciso ” ella camera di consiglio del 24 aprile 2018

Pierluigi Di Stano

il Presidente
Stefano Mogini
1

Consigliere est nsore

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