Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19884 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19884 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTE MICHELE N. IL 07/04/1959
avverso la sentenza n. 1026/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/04/2015
RG. 31424-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Ferrante Michele con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a pubblico
ufficiale e rifiuto di dare informazioni sulla propria identità;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione ;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimitàValutate le ragioni
della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura
di cui in dispositivo.
PQM
Dichi ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle sp g se processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
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8 aprile 2015
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