Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19883 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19883 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERRETTONI GIANFRANCO nato il 07/11/1949 a MACERATA parte offesa nel
procedimento c/ ZANOLI RAFFAELE nato il 09/07/1961 a BOLOGNA
avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del GIP TRIBUNALE di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto dichiararsi il ricorso
inammissibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso presentato nell’interesse di Berrettoni Gianfranco avverso
l’ordinanza di archiviazione emessa il 7 luglio 2017 dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Ancona nel procedimento a carico di Zanoli Raffaele;
letta la memoria aggiuntiva;
letta la memoria presentata nell’interesse di Zanoli Raffaele;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per avere il gip respinto
l’eccezione di incompetenza ex articolo 11 cod. proc. pen. e per aver «respinto
l’opposizione senza valutare le ragioni della parte offesa in ordine all’elemento
soggettivo…».

Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto i motivi proposti non sono ammessi in
questa sede poichè, secondo la disposizione vigente al momento della decisione
impugnata (art. 409, comma 6, cod. proc. pen.), “l’ordinanza di archiviazione è
ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 127 comma
,, ;

5

ritenuto di dover determinare la sanzione pecuniaria, tenuto conto delle ragioni
della inammissibilità, nella misura determinata in dispositivo.

Data Udienza: 24/04/2018

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigli re estensore

il Presidente

Pierluigi Di Stefano

Stefano Mogini

Roma così 4ciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018

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