Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19883 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19883 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PRISCO LUIGI N. IL 14/11/1974
avverso la sentenza n. 76/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/04/2015
RG. 31420-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Di Prisco Luigi
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per violazione legge sugli
stupefacenti;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimitàValutate le ragioni
della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura
di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese • rocessuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend
8 aprile 2015
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE