Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19881 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19881 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
nel procedimento a carico di:
POZZO CATENO nato il 12/02/1974 a MESSINA
avverso l’ordinanza del 21/08/2017 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:

il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Caltagirone il 21 agosto
2017 disponeva la non convalida dell’arresto in flagranza di Pozzo Cateno
per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in
quanto riteneva che l’arresto non era giustificato «né dalla gravità del fatto
… non allarmante», «né dalla pericolosità del soggetto», «né dalle
circostanze del fatto …»

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone impugna
tale decisione rilevando il vizio di motivazione nel non riconoscimento dei
requisiti dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. nonché la violazione legge
con riferimento all’articolo 391, comma 4, cod. proc. pen.,

osserva:
l’ordinanza di non convalida è emessa in palese violazione di legge in

Data Udienza: 24/04/2018

quanto, pur avendo il giudice espressamente ritenuto configurabile il reato,
ha però ritenuto di sindacare l’ambito di valutazione spettante
funzionalmente alla polizia giudiziaria quanto all’esercizio del potere
discrezionale di arresto. Com’è noto, si tratta di potere proprio della polizia
giudiziaria rispetto al quale il giudice della convalida è tenuto non ad una
valutazione sostanziale, come nel caso di una impugnazione di merito, ma
ad una mera verifica di legalità che consente esclusivamente di sindacare,
una volta sussistente gli indizi di un reato per il quale sia ammesso l’arresto
in flagranza e la relativa condizione, la irragionevolezza nell’esercizio del

Emergendo quindi la legittimità dell’arresto secondo quanto riporta lo stesso
provvedimento impugnato, il ricorso va accolto con annullamento senza
rinvio della ordinanza impugnata dovendosi dare atto del corretto esercizio
del potere da parte della pg.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito
in presenza delle condizioni di legge.
Roma òsì deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018
Il Ccvfiigliere estensore

il Presidente

Pierlu

Stefano Mogini

Di Stefano

potere stesso.

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