Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19881 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19881 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCINI ANTONIO N. IL 29/03/1959
avverso la sentenza n. 11960/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Co sigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/04/2015
RG. 31380-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Mancini Antonio personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per resistenza a
pubblico ufficiale, lesioni e porto di coltello;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare
sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale
possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).Valutate le ragioni della
inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di
cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammend
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE