Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19878 del 24/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19878 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PILATI IVAN nato il 24/01/1974 a TRENTO
avverso la sentenza del 23/02/2017 del GIP TRIBUNALE di TRENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto
dichiararsi il ricorso inammissibile.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pilati Ivan a mezzo del difensore ricorre contro la sentenza del 23 febbraio
2017 con la quale il gup del tribunale di Trento gli applicava la pena ex art. 444
cod. proc. pen. per il reato di peculato perché, quale dirigente responsabile
dell’ente pubblico Trento Rise, si appropriava di somme dell’ente di cui poteva
disporre tramite la carta di credito posta a sua disposizione, effettuando spese
personali che poi giustificava quali spese di rappresentanza.
Con primo motivo deduce la violazione di legge per essere stata rigettata la
sua richiesta di diversa qualificazione del reato, al fine di sospensione del
processo per messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen, ricorrendo il reato di
truffa e non di peculato in quanto l’appropriazione era stata commessa mediante
gli artifizi e raggiri consistiti nel presentare falsa documentazione giustificativa
delle spese.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge per essere stato
condannato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile di Trento
Rise, pur a fronte della propria richiesta di compensazione delle spese giustificata
dall’esservi stato l’integrale risarcimento del danno.
Il ricorso è inammissibile.

Data Udienza: 24/04/2018

Quanto al primo motivo: la erronea qualificazione del fatto nel
patteggiamento può essere dedotta con ricorso per cassazione e correttamente la
difesa afferma che la differenza tra il reato di peculato ed il reato di truffa,
laddove vi sia presentazione di documentazione giustificativa di una acquisizione
di denaro, vada ricollegata alla funzione di tale documentazione, se cioè di
copertura di un ammanco già verificato o di induzione in errore per ottenere la
disponibilità.
Nel caso concreto, però, per potere giungere ad una diversa qualificazione
del fatto, sarebbe necessaria una valutazione in fatto non consentita in sede di

ordinanza di diniego della sospensione del procedimento per messa alla prova,
che le circostanze di fatto erano indicative di una appropriazione effettuata senza
necessità di artifizi o raggiri. Le stesse parti, con la concorde richiesta di
applicazione pena, hanno ritenuto che vi fosse stata un’appropriazione diretta,
non avendo la documentazione giustificativa alcuna funzione di indurre in errore i
responsabili dell’ente per una disposizione patrimoniale.
Non è quindi possibile procedere a nuova valutazione e ricostruzione dei fatti
per verificare la possibilità di diversa qualificazione.
Quanto al secondo motivo: a fronte della corretta costituzione di parte civile,
né il diritto alla liquidazione delle spese è venuto meno per il risarcimento del
danno prospettato come integrale solo dall’imputato (la parte civile, invece, ha
dichiarato di accettare la “remissione del debito” del ricorrente quale acconto sul
maggior danno), né vi era obbligo di motivazione a fronte della apodittica
richiesta di “compensazione delle spese”. Difatti, la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese di costituzione di parte civile rappresenta la regola in caso
di soccombenza e non vi è quindi obbligo di motivare laddove non vi siano, nè
siano prospettate, particolari ragioni che ne impongano una compensazione totale
o parziale.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processua
Roma

e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018

Il Copsig ere estensore

il Presidente

Pierlu’

Stefano Mogini

tefano

legittimità. Il giudice, difatti, ha ritenuto, con una motivazione espressa nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA