Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19877 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19877 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fascella Francesco, nato a Palermo il 06/10/1938

avverso la ordinanza del 15/12/2017 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

Data Udienza: 17/04/2018

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

)97

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la
richiesta di riesame ed ha confermato la ordinanza applicativa degli arresti
domiciliari emessa in data 14 novembre 2017 dal Giudice per le indagini
preliminari di Palermo nei confronti di Francesco Fascella, gravemente indiziato
del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte della famiglia
mafiosa di Santa Maria di Gesù, dal 28 ottobre 2010 sino alla data attuale, (capo

artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma n. 1 e 2, cod. pen., artt. 4,
comma 1, 4-bis e 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggravato
dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203)
(capo 10).
Secondo la contestazione cautelare il Fascella, nel contesto associativo,
avrebbe effettuato molteplici incontri e riunioni finalizzate alla trattazione di
attività illecite, assicurando un costante collegamento con gli altri associati in
libertà, adoperandosi nella risoluzione delle problematiche, ed avrebbe posto in
essere i predetti delitti di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.

2. L’avv. Mina Rizzo e l’avv. Raffaele Bonsignore ricorrono avverso tale
ordinanza e ne chiedono l’annullamento, deducendo due motivi e,
segnatamente:

la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in

relazione agli artt. 125, 273 e 416-bis cod. pen. (capo 1);

la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen., in

relazione agli artt. 125, 273 ed art. 4 della legge n. 401/1989 (capo 10).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi
diversi da quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. e, comunque,
manifestamente infondati.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 273 e 416bis cod. pen. e, segnatamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza del giudizio di gravità indiziaria con riferimento al
delitto contestato al capo 1).
Manifestamente illogica era, infatti, la motivazione posta a fondamento del
provvedimento impugnato, in quanto i gravi indizi di colpevolezza erano stati
ritenuti sussistenti esclusivamente sulla base di una conversazione cui il

2

1) e per il delitto di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse di cui agli

ricorrente non aveva preso parte e degli esiti di un servizio di osservazione posto
in essere dalla polizia giudiziaria.
Tali elementi probatori, tuttavia, per la loro “accidentalità” (due soli episodi
nel lungo periodo di sette anni oggetto della contestazione cautelare), non
dimostravano, neppure astrattamente, le condotte indicate nella imputazione
cautelare ed, in particolar modo, la attualità della appartenenza dell’indagato al
predetto sodalizio criminoso.
Il Fascella, infatti, non aveva partecipato alla conversazione dell’Il

pertanto, tale elemento probatorio non poteva che essere considerato un mero
indizio, insufficiente ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., in assenza di ulteriori
elementi che concorressero a renderlo univoco.
Il Tribunale del riesame, del resto, aveva travisato la valenza di tale
elemento probatorio, in quanto dallo stesso emergeva che il Fascella non aveva
partecipato né alla riunione tenuta presso Villa Albanese nel settembre del 2010,
decisiva nella riorganizzazione dell’assetto della famiglia mafiosa, né alle riunioni
preliminari alla stessa.
Parimenti era stato travisato l’esito del servizio di osservazione del 24
giugno 2015, in quanto la polizia giudiziaria non aveva neppure identificato il
ricorrente tra i soggetti ritratti dalle telecamere installate nei luoghi “nella
disponibilità” di Giuseppe Greco.
Anche qualora, aderendo alle conclusioni del Giudice per le indagini
preliminari, il ricorrente fosse stato identificato nel “soggetto sconosciuto”
presente all’incontro, lo stesso, alle ore 11.06 del 24 giugno 2016 era stato visto
solo salutarsi con Natale Gambino e Salvatore Profeta.
La conoscenza dell’organigramma della famiglia mafiosa non poteva,
inoltre, essere ritenuta idonea a comprovare il delitto contestato, essendo, al
contrario, necessario la dimostrazione della concreta assunzione di un ruolo
materiale nel periodo oggetto dell’imputazione.
La partecipazione ad una associazione di tipo mafioso non può, infatti,
esaurirsi in un mero status, ma deve essere apprezzata in senso dinamico e
funzionale.
3. La censura si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto propone una
lettura alternativa dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una

settembre 2015, unica posta a fondamento del provvedimento impugnato, e,

migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.
6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Il Tribunale del riesame di Palermo ha, peraltro, ritenuto sussistenti i gravi
indizi di colpevolezza nei confronti del Fascella alla stregua delle risultanze delle
indagini svolte, che avevano consentito di documentare la riorganizzazione
dell’assetto della famiglia mafiosa ed il conferimento delle cariche formalizzato
nel corso delle riunione tenutasi il 10 settembre 2015 presso Villa Albanese.
La conversazione dell’Il settembre 2015 tra Giuseppe Natale Gambino,

la riorganizzazione del sodalizio criminale e gli incarichi assegnati all’interno della
famiglia mafiosa.
In tale intercettazione era, inoltre, emerso che il ricorrente, che pure non
aveva partecipato alla riunione di Villa Albanese, si era “stranizzato” della
nomina di Giuseppe Greco, e non già di Salvatore Profeta, al vertice del
ma nda mento.
Era, peraltro, stato lo stesso Profeta che, per fornire al Fascella una
giustificazione dell’accaduto, aveva fatto riferimento all’età anagrafica di
entrambi (essendo il Profeta nato nel 1945 ed il Fascella nel 1938).
Dalle investigazioni erano, inoltre, emersi due incontri tra il Fascella ed altri
affiliati; il primo, avvenuto prima dell’Il settembre 2015, ma dopo la riunione
del 10 settembre 2015, tra il ricorrente, Francesco Pedalino e Giuseppe Natale
Gambino, nel corso del quale il Fascella era stato informato dell’esito della
predetta riunione; il secondo, programmato da Salvatore Profeta, per spiegare al
Fascella le ragioni della mancata propria nomina al vertice del mandamento.
Gli elementi indizianti sopra indicati, pertanto, nella valutazione non
certamente illogica del Tribunale di Palermo, dimostravano come il Fascella,
peraltro, già condannato con sentenza passata in giudicato per la affiliazione al
medesimo sodalizio criminoso, sia stato, anche in seguito alla scarcerazione per
esecuzione della pena detentiva per tale delitto (avvenuta in data 3 luglio 2012),
permanentemente intraneo al predetto sodalizio criminoso.
La permanente partecipazione alla associazione mafiosa era, infatti,
dimostrata dalla necessità per i sodali di giustificare al Fascella le scelte adottate
in ordine alla designazione del proprio capo mandamento; la esigenza di dare
conto di tali deliberazioni, infatti, rivelava il ruolo di intraneo ancora riconosciuto
dai consociati al ricorrente.
Parimenti significative erano, inoltre, le risultanze investigative delineate in
relazione al delitto contestato al capo 10) e, segnatamente, al ruolo svolto dal
ricorrente nella gestione della attività di esercizio abusivo di attività di gioco e
nella raccolta di scommesse illegali.

4

Salvatore Profeta e Francesco Pedalino aveva, infatti, consentito di documentare

Nella valutazione sinergica di tali elementi probatori, pertanto, il Tribunale
del riesame di Palermo ha fatto buon governo dei principi che governano il
ragionamento probatorio nella fase cautelare e del consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la condotta di partecipazione è
riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con
il tessuto organizzativo del sodalizio e deve essere tale da implicare, più che uno
status di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l’interessato “prende
parte” al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 39858 del 16/09/29858; Sez. 2, n.

funzionale.
L’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi
dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica
compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da
valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi
rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso (Sez. 5, n. 4864 del
17/10/2016 (dep. 01/02/2017), Di Marco, Rv. 269207; Sez. 1, n. 55359 del
17/06/2016, Pesce, Rv. 269040).
4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 273 e 4 della legge
n. 401/1989 e, segnatamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza del giudizio di gravità indiziaria con riferimento al
delitto contestato al capo 10).
La motivazione del Tribunale del riesame era, infatti, sul punto
manifestamente illogica in quanto il compendio probatorio descritto evidenziava
al più che le condotte contestate erano state poste in essere dai figli del
ricorrente e non già dal medesimo.
Il Tribunale del riesame aveva, infatti, più volte affermato che l’incarico di
raccogliere le scommesse clandestine era stato assegnato ai figli del Fascella,
nonostante fossero ritenuti “soggetti non meritevoli di fiducia e considerazione in
“Cosa nostra” e “non graditi sul piano personale”.
5. Anche tale censura è inammissibile, risolvendosi in una mera generica
contestazione del compendio indiziario posto a fondamento di tale capo della
ordinanza cautelare.
Il Tribunale del riesame di Palermo ha, peraltro, tutt’altro che illogicamente
rilevato come gli esponenti apicali della famiglia avessero deliberato di affidare la
gestione delle scommesse illecite e della raccolta dei proventi di tale attività,
storicamente affidata ad una pluralità di soggetti, ad un unico soggetto.
Il Profeta ed il Gambino si erano, inoltre, orientati nell’affidare tale settore
a Salvatore e Filippo Fascella, figli del ricorrente, pur a fronte della opposizione

5

53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621), con un ruolo dinamico e

di Francesco Pedalino, in quanto tale attività non poteva essere affidata a
soggetti estranei alla “famiglia”.
La intraneità al sodalizio mafioso del Fascella era stata, pertanto,
determinante nella scelta del sodalizio di conferire il lucroso incarico ai figli del
ricorrente.
In ulteriori conversazioni captate riportate nel titolo genetico era, inoltre,
emerso che il Fascella era perfettamente a conoscenza dello svolgimento di tale
attività illecita da parte dei propri figli.

avvenuto a titolo gratuito, ma con assunzione dell’obbligo di corresponsione in
favore della “famiglia” di una percentuale del 5% sull’ammontare settimanale del
monte scommesse.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la motivazione della ordinanza impugnata
sia logica ed immune dai vizi di legittimità denunciati dal ricorrente.
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle
ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

Stefano Mogini

L’affidamento della gestione delle scommesse illecite non era, peraltro,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA