Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19876 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19876 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania

nel procedimento contro
Testiera Carmine, nato a Napoli il 01/09/1952

avverso la ordinanza del 22/02/2018 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Mario Valiante, che si è associato alle richieste del
Procuratore Generale;

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in parziale
accoglimento della domanda di riesame, ha sostituito la misura coercitiva degli
arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere originariamente disposta dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con
ordinanza emessa in data 12 febbraio 2018, nei confronti di Carmine Testiera.
Il Testiera è ritenuto gravemente indiziato della commissione in Ascea nel

della imputazione cautelare, di seguito riqualificati nel titolo genetico ai sensi
dell’art. 319-quater cod. pen., e di un delitto di falso in atto pubblico (capo 7).

2. Ricorre avvero tale ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Vallo della Lucania e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della erronea applicazione delle
legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in
relazione alla qualificazione delle condotte contestate ai capi 6) ed 8), ed, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla manifesta illogicità
della motivazione sul punto.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza di motivazione in
relazione all’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari a
salvaguardare le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen.

3. Con memoria depositata in data 6 aprile 2018 l’avv. Mario Valiante,
difensore del Testiera, ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dal Pubblico
Ministero.
Con riferimento alla prima censura, infatti, corretta era la riqualificazione
delle condotte di concussione nel diverso delitto di cui all’art. 319-quater cod.
proc. pen., in quanto il vantaggio indebito da parte del privato doveva essere
individuato nell’aver evitato, a mezzo dell’attivazione del Testiera, la procedura
esecutiva al fine di ottenere una comoda rateizzazione del proprio debito.
Il difensore, rilevava, da ultimo, come fosse infondato anche il secondo
motivo di ricorso, in quanto l’indagato era soggetto sessantaseienne, in precarie
condizioni di salute e sospeso dal servizio.

2

2017 di due delitti di concussione, rispettivamente contestati ai capi 6) ed 8)

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi
diversi da quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. e, comunque,
manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il Pubblico Ministero ricorrente si duole della erronea
applicazione delle legge penale in relazione alla qualificazione giuridica delle
condotte contestate ai capi 6) ed 8) della imputazione cautelare.

Cassazione nella pronuncia Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera,
Rv. 258474), tali condotte illecite dovevano, infatti, essere sussunte nella
fattispecie incriminatrice della concussione e non già in quella, meno grave, di
induzione indebita.
Il Testiera era, infatti, un ufficiale giudiziario, che, in plurime occasioni,
abusando dei propri poteri, aveva indotto soggetti protestati a versargli somme
di danaro, al fine di evitare l’attivazione del procedimento di esecuzione civile.
Nella specie, tuttavia, non era ravvisabile alcun vantaggio indebito da parte
del privato, in quanto il debitore era costretto dall’ufficiale giudiziario a pagare
l’importo esatto del proprio debito, se non addirittura una somma superiore, in
totale assenza di procedura esecutiva e, pertanto, senza le guarentigie che
l’ordinamento riconosce in tale ambito al debitore esecutato.
Il debitore abusivamente escusso dal Testiera, infatti, non era posto al
riparo da eventuali procedure esecutive azionate in relazione allo stesso credito,
come era, peraltro, avvenuto, in altri episodi al vaglio dell’Ufficio inquirente.

3. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile per carenza di interesse a
ricorrere sul punto.
È, infatti, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico
ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere
una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua
alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che nel nostro
ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all’esattezza
della decisione (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762;
Sez. 6, n. 48488 del 11/12/2008, P.G. in proc. Manzi, Rv. 242429; Sez. 5, n.
46151 del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860)
Nella specie, infatti, non sono stati dedotti, ed invero neppure sussistono,
riverberi favorevoli per il pubblico ministero ricorrente che possano conseguire,
come, ad esempio, in riferimento al computo dei termini di fase della misura

3

Alla stregua dei principi di diritto affermati dalla Sezioni Unite della Corte di

coercitiva, all’accoglimento della doglianza relativa alla errata qualificazione delle
condotte contestate ai capi 6) ed 8).

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza di motivazione
in relazione all’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari a
salvaguardare il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che erano stati
accertati, anteriormente alla esecuzione della misura coercitiva, contatti

5. Anche tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile.
Il motivo di ricorso, infatti, si risolve, a fronte di una formale deduzione del
vizio di manifesta illogicità, in una sollecitazione alla Corte di legittimità a
pervenire ad una rinnovata valutazione di merito sul punto.
La Corte di Cassazione non ha, tuttavia, alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore
degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in
relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di
apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha
applicato la misura e del Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è, infatti, circoscritto all’esame del contenuto
dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argonnentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212
del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano,
Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840).
Il Tribunale di Salerno ha, peraltro, rivelato come la misura coercitiva degli
arresti domiciliari, determinando l’allontanamento del Testiera, peraltro

medio

tempore sospeso cautelativamente dal servizio, dall’Ufficio U.N.E.P. di Vallo della
Lucania, avrebbe consentito di elidere i contatti del medesimo con i privati che
richiedevano i suoi uffici, di sfruttare la propria posizione e di contattare i privati
per condizionarne le deposizioni o acquisire documenti in loro possesso.
Stante, inoltre, la insussistenza di precedenti condanne per evasione o
trasgressione agli ordini o ai divieti imposti dall’autorità da parte del Testiera,
peraltro incensurato, non vi erano elementi idonei per ritenere che il medesimo,
in costanza dell’esecuzione degli arresti domiciliari ed ad onta delle stringenti
prescrizioni e dei divieti di comunicazione imposti, avrebbe potuto porre in
essere interferenze pregiudizievoli per le indagini.

4

telefonici tra l’indagato ed i soggetti escussi a sommarie informazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la motivazione della ordinanza impugnata
si riveli non manifestamente illogica sul punto ed immune dai vizi di legittimità
denunciati dal Pubblico Ministero ricorrente.

6. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso del Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Vallo della Lucania deve essere dichiarato inammissibile.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 17/04/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

Stefano Mogini

P.Q.M.

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