Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19874 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19874 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Di Rienzo Tommaso, nato a Foggia il 17/08/1982

avverso la sentenza del 21/12/2017 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Tommaso Di Rienzo la pena di sette
mesi di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e di
lesioni aggravate dal nesso teleologico (capo b), commessi in Foggia in data 8
novembre 2017.

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2. L’avv. Francesco Paolo Ferragonio, nell’interesse del DO Rienzo, ricorre
avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 438 e 192, cod.
proc. pen., non avendo il Tribunale “osservato l’onere di motivare in maniera
rigorosa ed approfondita le ragioni per le quali andavano disattese le richieste
difensive in ordine alla valutazione della prova e le ragioni per i quali i motivi di

4. Con il secondo motivo il De Rienzo censura la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544-546, lett. e),
cod. proc. pen., in ragione della mancata concessione della circostanze
attenuanti generiche.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti,
non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, si rivelano
aspecifici.

6. Con il primo motivo, infatti, il ricorrente lamenta la mancata osservanza
della disciplina del rito abbreviato in una sentenza ritualmente emessa nelle
forme della applicazione della pena su richiesta delle parti.
Analogamente, con il secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, tuttavia, risultano
concesse, peraltro nella massima estensione compatibile, ai sensi dell’art. 69,
quarto comma, cod. pen., con il riconoscimento della recidiva reiterata specifica
ed infraquinquennale.

7. La mancanza di specificità del motivo, del resto, dev’essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce, ai
sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della
stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270
del 03/07/2007, Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256
del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157).
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto il
confronto puntuale (e, cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e

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appello proposti in via principale non potessero essere accolti”.

degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta, mediante l’individuazione dei capi e
dei punti dell’atto impugnato che si intendono sottoporre a censura con
espressione di un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente
formulato, che consenta di dimostrare che il ragionamento del giudice è errato
(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 22445
dell’8/09/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181).

ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa e tenuto conto della causa di inammissibilità del
ricorso, di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/04/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

Stefano Mogini

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve dichiarato inammissibile ed il

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