Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19872 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19872 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile TENERELLI ETTORE
nel procedimento a carico di:
MENNA MARIA nato il 06/05/1948 a MOLA DI BARI
avverso la sentenza del 26/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per
l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avvocato TENERELLI FRANCESCO, che insiste
per l’accoglimento dei motivi di ricorso a cui si riporta.

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La parte civile Ettore Tenerelli propone ricorso per la cassazione della
sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato
pronunciata nei confronti di Maria Menna in ordine al reato di cui all’art. 368 cod.
pen., commesso in Mola di Bari il 7 febbraio 2011 e il 25 ottobre 2012.

2. Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che il tenore testuale della

a carico del Tenerelli, in ordine al prestito di una somma di denaro con
pattuizioni di interessi usurari a favore del marito della Menna, poi divenuto
incapace, esponendo i fatti a sua conoscenza ed allegando la documentazione in
suo possesso, non era sufficiente a dedurne la consapevolezza dell’innocenza
dell’incolpato e che ella fosse, quantomeno soggettivamente persuasa di essere
vittima di un’altrui condotta illecita. La stessa archiviazione della notizia di reato,
per il delitto di usura, a carico del Tenerelli era stata disposta per difetto di prova
sulla sussistenza del patto usurario. Gli elementi acquisiti non erano, infine
suscettibili di alcuno sviluppo in prospettiva dibattimentale.

3. Il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha
pretermesso la valutazione delle specifiche circostanze di fatto che la Menna
aveva allegato a fondamento della denuncia e, cioè, il pagamento e ritiro di titoli
per circa cinquantamila euro e l’importo corrisposto al Tenerelli, superiore di più
di cinque volte il prestito ricevuto, circostanze idonee a configurare il delitto di
usura a carico dell’accusato. Né la documentazione allegata dalla Menna era
stata idonea a comprovare il pagamento e ritiro titoli per l’importo di
cinquantamila euro ovvero a smentire il contenuto delle dichiarazioni di prestito
grazioso e dichiarazioni di ritiro titolo per l’indicato importo, né la Menna aveva
mai lamentato, prima della denuncia, pagamenti superiori al prestito ricevuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Rileva il Collegio che, in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione
della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni
astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere
riguardo – come per le decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla
completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione
1

denuncia proposta dalla Menna, che si era limitata ad invocare un accertamento

all’apprezzamento, sempre necessario da parte del giudice dell’udienza
preliminare, dell’aspetto prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio,
sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti
nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio e altri, Rv.
264053).

3. A tale canone ermeneutico si è attenuta la sentenza impugnata che, sulla
scorta di una puntuale disamina delle risultanze evincibili dal tenore della

completezza del materiale documentale dalla stessa prodotto, al ragionato
confronto con le acquisizioni conseguite nelle indagini svolte a carico del
Tenerelli, ha affermato l’inidoneità del compendio probatorio a sostenere la
volontà e la consapevolezza della Menna di accusare, con le proprie dichiarazioni,
una persona innocente, osservando, altresì, che tale lacuna non sarebbe potuta
essere colmata in sede dibattimentale.

4.

Il giudice dell’udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di

effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa,
eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, non solo
con riguardo alla ricostruzione della condotta materiale ma anche all’elemento
psicologico del reato con la conseguenza che, solo ove ritenga sussistere una
necessaria condizione minima di fondatezza dell’accusa anche per tale aspetto,
deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato: approdo, questo maggiormente
coerente con la considerazione delle esigenze di tutela della persona – al fine di
evitare che chiunque possa essere sottoposto ad inutili ed onerose attività
processuali – e di deflazione della medesima attività processuale, sostanziando la
funzione di filtro effettivo dell’udienza preliminare che, altrimenti, finirebbe per
essere svilita a quella di mero passaggio cartolare, la cui utilità procedimentale,
pertanto, non sarebbe facilmente ravvisabile. E, in un contesto probatorio
riveniente per lo più dalla documentazione acquisita — cioè la denuncia prodotta
dalla Menna e le risultanze delle indagini a carico del Tenerelli approdate ad un
nulla di fatto non per la infondatezza dell’accusa ma per la difficoltà di provare il
patto usurario – non può ragionevolmente sostenersi che esuli dai poteri di
verifica del giudice una valutazione, prognostica e ispirata a ragionevolezza,
della potenziale utilità del dibattimento e, quindi, rilevare la distonia tra siffatto
potere di verifica e la previsione di cui all’art. 425, comma 3, cod. proc. pen.,
tanto più che il ricorrente non ha neppure indicato quale ulteriore logico sviluppo
dibattimentale avrebbe potuto determinare la modifica del quadro probatorio in
senso favorevole all’accusa con la conseguenza che, in presenza di una
2

proposta denuncia, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Menna e della

motivazione logica e coerente con i dati di prova raccolti, il giudice dell’udienza
preliminare è correttamente pervenuto alla conclusione della inutilità della
celebrazione del dibattimento a carico della Menna poiché il materiale probatorio
raccolto non appariva idoneo a sostenere l’accusa in giudizio.

5. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi

sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2018

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Emilia Anna Giordan o

Stefano Mogini
C
e

assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

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