Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19872 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19872 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUINI STEFANO N. IL 17/10/1962
avverso la sentenza n. 1699/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/11/2012
dato avvis alle parti;
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFAN

Data Udienza: 08/04/2015

RG. 31336-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Pasquini Stefano con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per reato di cui all’articolo
73 legge droga;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimitàValutate le ragioni
della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura
di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammeqle.
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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