Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19871 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19871 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOGA FLORIN ADRIAN nato il 02/04/1982

avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE
MAZZOTTA
che ha concluso per

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eltbsie-fmair il rigetto del ricorso.

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L avvocato SALVIATI ANDREA del foro di ROMA sostituto processuale dell’
avvocato DI STEFANO MASSIMO in difesa di MOGA FLORIN ADRIAN si riporta ai
motivi di ricorso.

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, in totale riforma della sentenza di
assoluzione pronunciata dal locale tribunale, ha condannato l’imputato,
Moga Florin Adrian, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 336
cod. pen., per avere egli, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso ed in tempi diversi, usato violenza e minaccia ai danni di Chirila
Irina — presso la quale era stata confermata, con decreto del tribunale dei

divieto assoluto di consegna al padre cui veniva altresì vietato di turbare la
loro tranquillità frequentando la casa dell’affidataria — per costringerla a
compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, segnatamente diretto a
fare incontrare il primo con le figlie.

2. Con unico motivo di ricorso il difensore di fiducia, nell’interesse
dell’imputato, denuncia la violazione dell’art. 603, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per non avere
rinnovato l’istruttoria dibattimentale e, ancora, dell’art. 6, comma 3, lett. d)
della C.E.D.U., per avere rivalutato il tema della responsabilità penale
dell’imputato, giungendo a contrapposto epilogo decisorio rispetto a quello
di primo grado, per un nuovo apprezzamento delle medesime, decisive,
emergenze probatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Là dove il giudizio di penale responsabilità venga formulato per la
prima volta in appello sulla base di un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice,
investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di
assoluzione di primo grado, è tenuto a risentire il dichiarante anche d’ufficio,
nell’osservanza del principio del giusto processo, come convenzionalmente
definito, per l’individuato profilo, dall’art. 6, par. 3, lett. d) C.E.D.U. (Sez.
U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487),

3. La Corte territoriale ha ritenuto l’integrazione del contestato reato di
cui all’art. 336 cod. pen. per una lettura in peius delle prove dichiarative

2

minorenni di Catania, la collocazione delle figlie minori dell’imputato con

assunte dal primo giudice, prove che, uniche nella valutazione condotta per i
due gradi di giudizio, assumono valenza di decisività.
Il tribunale aveva invero escluso la penale responsabilità del Moga,
relativamente alla condotta di violenza o minaccia a pubblico ufficiale a lui
contestata nei termini di cui all’art. 336 cod. pen. ai danni di Chirila Irina,
nel negativo apprezzamento, quanto a chiarezza ed univocità, delle
dichiarazioni rese dall’offesa, dichiarazioni ritenute altresì non riscontrate.
La Corte nel rivalutare il medesimo dato probatorio dichiarativo è

pressioni e minacce ai danni dell’offesa per dichiarazioni da costei rese e
riscontrate da quanto riferito da un operante di p.g., intervenuto presso
l’abitazione della prima, teatro della contestata condotta.
Si assiste invero, nel rapporto tra primo e secondo grado, ad una
contrapposta valutazione sotto il profilo contenutistico della medesima prova
dichiarativa senza che il suo significato, fermo nei diversi gradi di giudizio,
venga diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove.
Per siffatta ipotesi questa Corte ha invero escluso l’obbligo di
rinnovazione, restando in tal caso l’affermazione di responsabilità fondata su
una diversa valutazione logica e complessiva del medesimo compendio di
prova da parte del giudice di appello per valorizzazione di dati documentali
obliterati in primo grado (Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Chiri,
Rv. 26978201).

5. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata perché la Corte di appello di Catania, altra sezione, provveda a
rinnovare la prova dichiarativa assunta in primo grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso il 17/04/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente
Stefano Mogini

pervenuta ad opposto esito, positivamente apprezzando l’esistenza di

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