Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1987 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1987 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIRGENTI SALVATORE N. IL 18/09/1952
avverso la sentenza n. 1010/2009 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GIRGENTI Salvatore ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 372
cod.pen., e denuncia la nullità del giudizio di primo grado:
1.

perché il giudice designato a trattare il processo aveva dichiarato di astenersi
per ragioni di incompatibilità, cosicché il giudizio fu celebrato da altro giudice,

le;
2.

per omessa notificazione all’imputato del decreto che dispone il giudizio.

§2.

Il primo motivo si limita a reiterare la doglianza già formulata

nell’atto di appello, senza confrontarsi con la puntuale confutazione contenuta nella
sentenza impugnata, cosicché il motivo deve considerarsi inammissibile perché privo
del requisito della specificità.
Il secondo motivo, dedotto per la prima volta con l’odierno ricorso, è manifestamente infondato. Infatti il decreto che dispone il giudizio fissato per l’udienza del
6.10.2006 è stato regolarmente notificato per mezzo del servizio postale mediante deposito dell’atto nell’ufficio postale, con spedizione della raccomandata contenente la
comunicazione dell’avvenuto deposito in data 30.5.2006, per cui la notifica si è perfezionata il 9.6.2006 (v. f. 362 fasc. I grado).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

senza, però, che l’astensione fosse stata autorizzata dal presidente del tribuna-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA