Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19869 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19869 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOSBAH MONCEF nato il 15/12/1963

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito per il ricorrente l’avvocato RIZZUTI PAOLINO che si riporta ai motivi di
ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la pena inflitta a Mosbah
Moncef in quella di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro ventimila di
multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere
detenuto, a fini di cessione, grammi 213 di sostanza stupefacente tipo cocaina e
gr. 307 di hashish, condotte accertate in Venezia e S. Maria di Sala, il 22 luglio

all’imputato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena
espiata.

2. Con ricorso sottoscritto personalmente e motivi di seguito sintetizzati ai
sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., Moncef Mosbah denuncia la
mancanza di motivazione sul punto della applicazione della recidiva, per essere
quella svolta nella sentenza impugnata di mera apparenza, perché incentrata
sulla valutazione dei precedenti penali ed erronea poiché l’applicazione
dell’istituto necessita di un meditato e motivato giudizio che ai precedenti – nel
caso per fatti risalenti essendo stato commesso il primo reato nell’anno 1998, il
secondo nell’anno 2004 e l’ultimo nell’anno 2008 – ricolleghi in concreto un dato
di maggiore colpevolezza e più strutturata capacità criminale dell’agente reale. A
favore del ricorrente giova, inoltre, il dato che egli non è un reo multidisciplinare,
così dimostrando un’indole criminale a 360 gradi, poiché i reati commessi, tutti
riconducibili alla violazione di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, potrebbero
considerarsi espressione di un unitario disegno criminoso e, quindi, di un’unica
deliberazione criminosa meritevole di un trattamento penale meno grave di
quello destinato al reo che commetta reati che offendono beni giuridici diversi e
che, quindi, dimostrano maggiore disprezzo per la collettività. Con il secondo
motivo denuncia la violazione del disposto di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) d.
Igs. 286/1998 poiché l’imputato è sposato con una cittadina italiana ed è
anagraficamente residente in Mestre, presso l’abitazione coniugale e, pertanto,
non può essere espulso dal territorio dello Stato se non dimostrando che non
sussiste una effettiva convivenza con la moglie, situazione che la sentenza
impugnata non ha esaminato limitandosi, in mancanza di adeguata
dimostrazione sul punto della pubblica accusa, ad una generica affermazione
sulla mancanza di legami familiari con cittadine italiane.

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2016. La Corte, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, il
ricorso deve essere rigettato.

2.Generico e manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.

2. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza delle

valorizzando l’accertata progressione criminale dell’imputato, gravato da quattro
condanne per reati dello stesso genere, sanzionati, in almeno tre casi, con pene
detentive consistenti, espiate le quali l’imputato ha dato luogo, ogni volta, a
nuovi comportamenti delittuosi nel settore degli stupefacenti, fino alla
commissione dell’ultimo reato accertata il 22 luglio 2016. Non è, dunque,
ravvisabile alcuna erroneità nelle argomentazioni e nelle conclusioni poste a
fondamento della decisione con la quale la Corte di merito ha esplicitato, pur in
presenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado, le
ragioni ostative alla esclusione della recidiva. La motivazione della Corte,
incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell’illecito come effettivo
sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là
del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali,
tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica
motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della
recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., come modificata dalla L.
n. 251 del 2005, che deve pertanto ritenersi tuttora facoltativa, con
argomentazioni rispetto alle quali le dispiegate deduzioni difensive appaiono, in
realtà, volte ad un diverso apprezzamento nel merito, piuttosto che denunciare
una concreta carenza motivazionale ovvero illogicità e contraddittorietà della
decisione, investendo un profilo della

regiudicanda

rimesso all’esclusivo

apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando
risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

4. Sulla scorta dell’enunciato giudizio di attualità della pericolosità sociale
dell’imputato i giudici distrettuali hanno applicato al Mosbah la misura di
)

sicurezza della espulsione da territorio dello Stato, a pena espiata, in nnancanía
di effettivi, sussistenti e praticati legami con cittadine italiane.
2

circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva reiterata

Come noto, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione
dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta
commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo
accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del
condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma
anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove
ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133
cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla

17/10/2017, Talbi, Rv. 271257).

5. La implicita premessa di tali affermazioni postula la sussistenza di una
situazione di effettività e stabilità del vincolo familiare la cui tutela costituisce la
ratio del giudizio di bilanciamento tra gli interessi pubblici, sottesi alla misura di
sicurezza, e il diritto del singolo.

6. Anche tal riguardo le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello
sono ineccepibili, in mancanza di prova della effettività di una situazione
familiare meritevole di tutela. Dalla sentenza impugnata si evince, infatti, che
l’imputato, nel verbale di identificazione del 23 luglio 2016, si dichiarava
separato e che, anche al momento della commissione del fatto, risultava
domiciliato in un luogo diverso dalla residenza coniugale: del tutto logicamente
la Corte di merito ha apprezzato tali circostanze fattuali come indicative della
mancanza di effettività di legami familiari da salvaguardare mediante la
previsione della permanenza del ricorrente in Italia, poiché la effettività e
stabilità della relazione coniugale sono smentite dalla intervenuta separazione e
dal domicilio in luogo diverso dalla residenza coniugale, che costituisce un dato
meramente anagrafico e formale. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna
situazione di fatto suscettibile di bilanciamento con il soverchiante interesse alla
sicurezza sociale compromessa dalla reiterazione dei gravi delitti, tutti in materia
di stupefacenti, e che per la loro reiterazione e oggettiva rilevanza dei
quantitativi trattati, ne dimostrano l’ingerimento professionale e con un ruolo
affatto marginale, nel traffico illecito.

6.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

3

sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 52137 del

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Emilia Anna Giordano

Stefano Mogini

Così deciso il 22 febbraio 2018

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