Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19869 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19869 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORRITI VLADIMIR N. IL 23/11/1981
avverso la sentenza n. 2381/2013 TRIBUNALE di LIVORNO, del
21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/04/2015
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015
onsi iere est.
Torriti Vladimir propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 21/10/2013 che
ha applicato la pena concordata tra le parti, in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge quanto alla determinazione in aumento della pena per
effetto della recidiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità, poiché in sede di applicazione della pena sull’accordo
delle parti al giudicante è preclusa una valutazione discrezionale dovendosi limitare alla
determinazione di legalità e congruità della sanzione, sulla base degli atti.
Nella specie si contesta la corretta determinazione al riguardo in forza di un generico richiamo alla
natura discrezionale dell’aumento di pena per la recidiva, non sorretto da un riferimento ad
indicatori favorevoli, emergenti dagli atti, che avrebbero potuto legittimare tale determinazione, pur
in presenza di un diverso accordo intercorso tra le parti, sicché il rilievo risulta privo dell’essenziale
requisito della specificità, non essendovi per contro, proprio in ragione dell’accordo, alcun obbligo
di argomentazione sulla determinazione di aumento per l’aggravante contestata.