Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19866 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19866 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEARTERT1 „MF DI
ANCONA
nel procedimento a carico di:
GROSSI LUIGI nato il 02/07/1947 a SAN SECONDO PARMENSE
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 30/08/2017 del TRIBUNALE di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lett

Data Udienza: 27/04/2018

Letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 30 agosto 2017 il Tribunale di Ancona, in
composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale
accoglimento della domanda proposta da Luigi Grossi: ha accertato che Grossi

condannato con le sentenze, irrevocabili, emesse dal Tribunale di Ancona,
rispettivamente, il 25 gennaio 2001, il 17 settembre 2004 e il 26 novembre 2004;
ritenuto più grave il reato accertato con la sentenza emessa il 25 gennaio 2001, ha
determinato per tali reati, tenuto conto di quelli già unificati dal vincolo della
continuazione con ordinanza emessa in sede di esecuzione il 19 aprile 2017, la pena
complessiva nella misura di quattro anni e cinque mesi di reclusione ed euro 1.550
di multa; ha dichiarato inammissibile la domanda volta a far accertare che anche il
reato oggetto della sentenza, irrevocabile, emessa dal Tribunale di Ancona il 16
marzo 2016 era stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso;
che per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona deducendo, in buona sostanza, che la
pronuncia di segno positivo sopra indicata era preclusa dall’avere lo stesso Tribunale
di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, già applicato, con ordinanza
emessa il 3 aprile 2008, la disciplina contenuta nell’art. 81, secondo comma, cod.
pen., quanto ai reati per la cui commissione Grossi venne condannato con le tre
sentenze sopra citate;
che il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto
l’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;
che, in effetti, dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso il 13
dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona,
risulta che la disciplina legale del reato continuato venne dal Tribunale di Ancona, in
funzione di giudice dell’esecuzione, applicata con ordinanza emessa il 3 aprile 2008
(art. 671 cod. proc. pen.) ai reati accertati con le sentenze, irrevocabili, emesse dal
Tribunale di Ancona, rispettivamente il 25 gennaio 2001, il 17 settembre 2004 e il
26 novembre 2004;
che l’ordinanza impugnata, in quanto limitata all’accertamento dei presupposti
per l’applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. (id est, commissione degli
illeciti penali in esecuzione di medesimo disegno criminoso) quanto ai soli reati
oggetto di tali tre sentenze è stata assunta in violazione del principio recato dall’art.

commise in esecuzione del medesimo disegno criminoso i reati per i quali venne

649 cod. proc. pen., operante nel procedimento di esecuzione (ed in quelli che le
regole dello stesso indicano come applicabili), sia pure con alcuni temperamenti
(che in questa sede non sono rilevanti e sui quali si veda Cass. S.U., n. 34091 del
28 aprile 2011, S., Rv. 250350), quale effetto preclusivo dell’esame del merito di
domande che già abbiano formato oggetto di precedente pronunzia (nella specie,
quella contenuta nella citata ordinanza del 3 aprile 2008) non impugnata (in questo
senso, cfr. Cass. Sez. 5, n. 14893 del 29 gennaio 2010, De Battisti, Rv. 246867;
Cass. Sez. 1, n. 45556 del 15 settembre 2015, Turchetti, Rv. 265234; Cass. Sez. 1,

che per tale ragione l’ordinanza impugnata è da annullare senza rinvio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2018.

n. 36337 del 16 marzo 2016, Morteo, Rv. 268562);

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