Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19864 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 19864 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE ILLEGALITA E LE MAFIE
“ANTONINO CAPONNETTO”

avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA
Il PG chiede procedersi alla correzione dell’ errore materiale.
Udito il difensore
L’Avv. Felicia !S’amico si riporta all’istanza di correzione di errore materiale.

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che:
questa Corte, nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 12 settembre 2017
nonché nella motivazione e nella sentenza depositata il successivo 15/2/2018,
relativamente al ricorso n. R.G. 42349/2016 sent. N. Racc. Gen. 7392/2018 ha, tra
l’altro, condannato l’imputato Castelluccio Giuseppe alla rifusione delle spese sostenute

Comitato Addiopizzo, Confindustria Palermo spese che ha liquidato in complessivi euro
6400 oltre accessori (IVA, CPA e spese forfettarie) come per legge con distrazione a
favore del difensore antistatario;
per mero errore materiale non è stata inclusa tra le parti civili indicate anche
l’Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie Antonino Caponnetto,
al pari, costituita in giudizio e presente all’udienza in persona del suo difensore, come
da verbale in cui sono riportate le conclusioni rassegante;
vista l’istanza avanzata nell’interesse dell’anzidetta parte civile e ritenuto che sussistono i
presupposti per provvedere in conformità, ordinando la correzione invocata e includendo anche
l’Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie Antonino Caponnetto, parte
civile ritualmente costituita e presente all’udienza e, per mero errore materiale e solo
nominativamente, non inclusa tra quelle in favore delle quali si è provveduto alla liquidazione;
all’esito dell’odierna camera di consiglio, considerato che sussistono i presupposti per
provvedere come da dispositivo;

P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 12/9/2017, nonché nella
motivazione e nella sentenza depositata in data 15/2/2018, relativi al ricorso n. R.G.
42349/2016 sent. N. Racc. Gen. 7392/2018 nel senso che là dove è scritto “condanna

nel grado dalle parti civili costituite Centro Studi Pio La Torre Onlus, F.A.I. Associazione

l’imputato Castelluccio alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Centro
Studi Pio la Torre Onlus, F.A.I. Associazione Comitato Addiopizzo, Confindustria Palermo spese
che liquida” deve leggersi “condanna l’imputato Castelluccio alla rifusione delle spese sostenute
nel grado dalle parti civili Centro Studi Pio la Torre Onlus, F.A.I. Associazione Comitato
Addiopizzo, Confindustria Palermo, nonché Associazione nazionale per la lotta contro le
illegalità e le mafie Antonino Caponnetto, spese che liquida”. Manda la cancelleria per
l’annotazione sull’originale.

DEF’ÒSITATA
/ IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.

Il Presidente

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