Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19864 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19864 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDA GENNARO N. IL 02/01/1961
avverso la sentenza n. 17286/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 08/04/2015

RG. 31293-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Guida Gennaro con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per reati di cui all’art.
319 quater cp;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione ;
letta altresì la memoria della parte pervenuta il 31 marzo 2015
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Non rileva il contenuto della memoria aggiuntiva che espone argomenti che
riguardano il merito della vicenda, non valutabile in questa sede di legittimità.
Considerate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Roma il -8úprile 2015

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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