Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19863 del 18/04/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 19863 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) Zito Salvatore, nato il 12/08/1960;
Avverso la sentenza emessa il 12/09/2017 dalla Corte di appello di Milano;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Data Udienza: 18/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 18/04/2018.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).