Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19862 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19862 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAHI SAID nato il 01/01/1973

avverso la sentenza del 12/10/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
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Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che:
– con sentenza in data 12/10/2017 il Tribunale di Bergamo ha applicato a Nahi Said, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione, previa concessione
delle circostanze attenuanti generiche e unificati i fatti ex art 81 cpv. cod. pen., per i reati di
cui agli artt. 497 cod. pen. e 5 comma 8 bis d. 1.vo 286/1998, (perché in possesso di un
passaporto alterato su cui aveva apposto la sua fotografia, oltre che di un permesso di

3/1/2015);
– ricorre per cassazione, Nahi Said, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’assoluta
carenza di motivazione, poiché il giudice non aveva svolto una motivazione adeguata ex art
129 cod. proc. pen. con conseguente omesso scrutinio sul punto.
2. Ritenuto inammissibile il ricorso poiché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti:
– è un procedimento speciale, in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sull’eventuale
comparazione tra esse e sulla pena, di guisa che il giudice ha il dovere di controllare gli
aspetti anzidetti, applicando la pena richiesta, dopo avere accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
– non legittima l’imputato a discutere profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, che
risultano coperti dal patteggiamento e nel caso di specie, le doglianze proposte sono
intrinsecamente generiche, oltre che manifestamente infondate. Il Tribunale ha qualificato
correttamente i fatti illeciti contestati, essendosi soffermato sugli elementi costitutivi del reato
e sul trattamento sanzionatorio, con motivazione adeguata (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998,
Messina, Rv. 212438) e risultano, secondo il principio di devoluzione, dedotte-can=i=pgirmi=eltre-

ructit questioni di fatto e certzEterztrun tema inammissibile, per quanto si è avuto modo di
dire.
3. Ciò posto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.

soggiorno egualmente e alterato e rilasciato dalla Questura di Lecco, in data prossima al

610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.

Il Presidente

P• S I TATA

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