Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19861 del 18/04/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 19861 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) Amato Diego, nato 1’01/02/1973;
Avverso l’ordinanza emessa il 12/10/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Perugia;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Data Udienza: 18/04/2018
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 12/10/2017 il Tribunale di sorveglianza di Perugia
rigettava il reclamo proposto da Diego Amato avverso il provvedimento emesso
dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 12/12/2016, ai sensi dell’art.
35-ter
Ord. Pen., con cui il reclamante si lamentava delle condizioni di detenzione patite
durante il trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 CEDU.
Avverso tale ordinanza Diego Amato dichiarava di volere proporre ricorso
per cassazione, mediante dichiarazione rilasciata il 12/12/2012 alla Casa
relativi motivi, tramite l’avv. Laura Filippucci, il 21/12/2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Diego Amato è inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso in esame discende dal combinato disposto degli
artt. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017,
atteso che, a sostegno della dichiarazione depositata presso l’istituto
penitenziario dove si trovava detenuto, Amato non faceva seguire il deposito
tempestivo dei motivi di ricorso (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,
Aiello, Rv. 271333).
I motivi di ricorso, infatti, venivano presentati tardivamente dall’avv. Laura
Filippucci, quale difensore di fiducia del ricorrente, il 21/12/2017.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio
processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con
provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis,
cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591,
comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,
Rv. 271333).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Diego Amato deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
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circondariale di Perugia, dove si trovava detenuto, provvedendo al deposito dei
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/04/2018.