Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19860 del 18/04/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 19860 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) Jendoubi Karim, nato il 18/09/1978;
Avverso l’ordinanza emessa il 16/11/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Bologna;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Data Udienza: 18/04/2018
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva
l’opposizione avverso il provvedimento di espulsione di Karim Jendoubi,
pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Modena il 02/10/2017.
Avverso tale ordinanza Karim Jendoubi ricorreva per cassazione, deducendo
l’incongruità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di
Bologna, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento di
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 18/04/2018.
espulsione emesso nei suoi confronti.