Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1986 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1986 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERRONE ERNESTO N. IL 17/10/1959
avverso la sentenza n. 20/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PERRONE Ernesto ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato pírevisto dall’art. 388 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, al dolo
e alla tardività della querela.

I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché

reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

§2.

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