Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19859 del 18/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 19859 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
1) Cavallo Aurelio, nato il 23/01/1956;

Avverso l’ordinanza emessa il 02/11/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Bologna;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava il
reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio
Emilia il 17/02/2017, con la quale era stata respinta l’istanza di liberazione
anticipata speciale presentata da Aurelio Cavallo in relazione al periodo
compreso tra il 06/08/2009 e il 06/08/2013, risultando il reclamante detenuto
per reati ostativi ex art. 4-bis Ord. Pen.

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario
richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con un
percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della disciplina di
favore introdotta dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Queste doglianze venivano richiamate e ulteriormente ribadite nelle
memorie datate 26/02/2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

2

Avverso tale ordinanza Aurelio Cavallo ricorreva personalmente per

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 18/04/2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA