Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19859 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19859 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COZZOLINO ALBERTO N. IL 09/04/1985
avverso la sentenza n. 6746/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sqhtita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
S EFANO;
Data Udienza: 08/04/2015
RG. 31254-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Cozzolino Alberto con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per favoreggiamento
personale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto
generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi decisione
di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto
doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento
oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445
dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Ro a il 8 aprile 2015
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DEPOMATA
IN CANCELLERIA
1 3 kin 2015
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE