Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19858 del 18/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 19858 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

1) Pacifico Abramo, nato il 17/05/1994;
2) Mbarek Mahdi, nato il 26/07/1996;

Avverso la sentenza emessa il 25/09/2017 dalla Corte di appello di Milano;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, pronunciandosi su
accordo delle parti, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., in relazione
all’impugnazione proposta avverso la decisione emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Lodi il 07/09/2016, rideterminava la pena irrogata ad Abramo Pacifico in 7 anni
di reclusione e la pena irrogata a Mahdi Mbarek in 8 anni e 4 mesi di reclusione.
Si procedeva nei confronti degli imputati Pacifico e Mbarek per i reati di cui
ai capi A (artt. 61, n. 5, 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen), B (artt.

(artt. 110, 582, 585, anche in relazione all’art. 576, n. 1 e 61, n. 2, cod. pen.), D
(artt. 61, n. 2, 110 cod. pen., 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), E (artt. 61. N.
2, 110 cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110).
Avverso tale sentenza gli imputati – con atti di impugnazione separati, di cui
occorre dare unitariamente conto fondandosi su censure analoghe – ricorrevano
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del
provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Milano,
pronunciandosi ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., si era limitato a
verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti
processuali in sede di concordato e la legalità della pena oggetto dell’accordo,
senza fornire ulteriori elementi valutativi sul percorso argomentativo seguito ai
fini della formulazione del giudizio di responsabilità formulato nei confronti degli
appellanti e sull’insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 129 cod. proc.
pen.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti dagli imputati Abramo Pacifico e Mahdi Mbarek, con atti di
impugnazione separati, sono inammissibili.
Osserva il Collegio che il concordato con rinuncia ai motivi di appello
previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 56 della
legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti
processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e
sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte,
congiunta dell’impugnazione proposta.
Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla,

2

110, 56, 575, 577, nn. 3 e 4, cod. pen., in relazione art. 61, n. 4, cod. pen.), C

dopo avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei
parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen.
In questa cornice, le doglianze proposte nell’interesse degli imputati
appaiono manifestamente infondate, in ragione del fatto che la Corte di appello
di Milano, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati agli imputati
Pacifico e Mbarek ai capi A, B, C, D ed

E, si soffermava correttamente

sull’insussistenza di elementi processuali legittimanti una pronuncia ex art. 129
cod. proc. pen., richiamando «le ragioni indicate nella sentenza impugnata e che

aveva individuato sicuri elementi di colpevolezza».
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, in applicazione del principio
processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con
provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis,
cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione
all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
2018, Aiello, Rv. 271333).
Per queste ragioni, i ricorsi proposti da Abramo Pacifico e Mahdi Mbarek
devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, non ricorrendo ipotesi
di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 3.000,00 euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2018.

ai intendono riportate e condivise, in base alle quali il giudice di primo grado

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA