Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19857 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19857 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO CARMEN nato il 04/02/1979 a AGROPOLI

avverso la sentenza del 19/12/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
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Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che:
– con sentenza in data 19/12/2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Salerno ha applicato a Esposito Carmen, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni
due di reclusione ed euro 4000 di multa, previa unificazione dei fatti ex art. 81 cpv. cod.
pen., per i reati di detenzione di una pistola beretta cal. 40 oltre che per la detenzione di 583
gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

carenza e la manifesta illogicità della motivazione oltre chela violazione degli artt. 129 e 444
cod. proc. pen..
2. Ritenuto inammissibile il ricorso poiché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti:
– è un procedimento speciale, in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sull’eventuale
comparazione tra esse e sulla pena, di guisa che il giudice ha il dovere di controllare gli
aspetti anzidetti, applicando la pena richiesta, dopo avere accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
– non legittima l’imputato a discutere profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, che
risultano coperti dal patteggiamento e nel caso di specie, le doglianze proposte sono
intrinsecamente generiche, oltre che manifestamente infondate. Il Tribunale ha qualificato
correttamente i fatti illeciti contestati, essendosi soffermato sugli elementi costitutivi del reato
e sul trattamento sanzionatorio, con motivazione adeguata (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998,
Messina, Rv. 212438) e risultano, secondo il principio di devoluzione, dedotte ce.c=pimfr dite
~questioni di fatto e 4ri=lizt~un tema inammissibile, per quanto si è avuto modo di
dire.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

de plano, a norma dell’art. 610,

comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero,
della somma di 3.000,00 euro alla cassa per le ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018

– ricorre per cassazione, Esposito Carmen, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la

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