Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19856 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19856 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUSUMECI CARMELO nato il 14/10/1980 a CATANIA

avverso la sentenza del 14/11/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
ette sentite le conci si – •

CENICCOL4

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che:
– con sentenza in data 14/11/2017 il Tribunale di Catania ha applicato a Musumeci
Carmelo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro
3500 di multa, previa unificazione dei fatti ex art 81 cpv. cod. pen. e concesse le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, per i reati di porto e detenzione di una pistola

delle munizioni analiticamente indicate in imputazione;
– ricorre per cassazione, Musumeci Carmelo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo
l’assoluta carenza di motivazione, poiché il giudice non aveva svolto una motivazione
adeguata ex art 129 cod. proc. pen. e lamentando l’eccessività della pena.
2. Ritenuto inammissibile il ricorso poiché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti:
– è un procedimento speciale, in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sull’eventuale
comparazione ‘tra esse e sulla pena, di guisa che il giudice ha il dovere di controllare gli
aspetti anzidetti, applicando la pena richiesta, dopo avere accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
– non legittima l’imputato a discutere profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, che
risultano coperti dal patteggiamento e nel caso di specie, le doglianze proposte sono
intrinsecamente generiche, oltre che manifestamente infondate. Il Tribunale ha qualificato
correttamente i fatti illeciti contestati, essendosi soffermato sugli elementi costitutivi del reato
e sul trattamento sanzionatorio, con motivazione adeguata (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998,
Messina, Rv. 212438) e risultano, secondo il principio di devoluzione, dedotte cori=i=p4ti=rai=eitte
rtIVi questioni di fatto e ftoittrZIrl tem à inammissibile, per quanto si è avuto modo di
dire.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

de plano, a norma dell’art. 610,

comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della
somma di 3.000,00 euro alla cassa per le ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018

con matricola abrasa, arma clandestina, della relativa ricettazione oltre che per la detenzione

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