Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19855 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19855 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLOPEDE ALESSANDRO N. IL 03/09/1982
avverso la sentenza n. 291/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 08/04/2015
RG. 31222-2014
ORDINANZA
Il Collegio,
con atto a firma del
letto il ricorso proposto da Bellopede Alessandro
difensore avv. Fabrizio Bini avverso la
sentenza sopra indicata che lo
condannava per violazione normativa sugli stupefacenti;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
lette le memorie depositate in data 19 e 17 marzo 2015 dall’avv. Alfonso
Brighina
osserva:
Il ricorso originario è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione
della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
La situazione non muta valutando le memorie aggiuntive /motivi nuovi, a
prescindere dal dato dell’essere l’inammissibilità del ricorso originario
condizione che impedisce la valutazione di eventuali motivi nuovi: oltre a
generici argomenti di sostegno alle ragioni del primo ricorso, si indica un errore
di trascrizione che non ha alcun rilievo se non consentire, l’applicazione di
indulto – ma è tema eventualmente della fase di esecuzione – e si fa riferimento
alle conseguenze della modifica normativa del comma 5 0 dell’art. 73 d.p.r.
309/1990, laddove il ricorrente è stato condannato per le ipotesi di cui ai
commi 10 e 6° della stessa disposizione.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle pese processuali e della somma di € 100 O in favore della Cassa delle
Amm de.
il 8 aprile 2015
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MOTIVI DELLA DECISIONE