Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19854 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19854 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DESIDERIO FRANCESCO nato il 12/10/1990 a PAGANI

avverso la sentenza del 31/10/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che:
– con sentenza in data 31/10/2017 il Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato a
Desiderio Francesco, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione
ed euro 3000 di multa, previa unificazione dei fatti ex art 81 cpv. cod. pen. e ritenuta
l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per i reati di porto e
detenzione di una pistola modificata, arma clandestina, della relativa ricettazione oltre che

cocaina;
– ricorre per cassazione, Sabbatini Gioele, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo
con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione, con il secondo invocando
l’annullamento della decisione per difetto di dolo e con il terzo l’assoluta carenza di
motivazione, poiché il giudice non aveva svolto una motivazione adeguata ex art 129 cod.
proc. pen. con conseguente omesso scrutinio sul fatto reato.
2. Ritenuto inammissibile il ricorso poiché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti:
– è un procedimento speciale, in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sull’eventuale
comparazione tra esse e sulla pena, di guisa che il giudice ha il dovere di controllare gli
aspetti anzidetti, applicando la pena richiesta, dopo avere accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
– non legittima l’imputato a discutere profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, che
risultano coperti dal patteggiamento e nel caso di specie, le doglianze proposte sono
intrinsecamente generiche, oltre che manifestamente infondate. Il Tribunale ha qualificato
correttamente i fatti illeciti contestati, essendosi soffermato sugli elementi costitutivi del reato
e sul trattamento sanzionatorio, con motivazione adeguata (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998,
Messina, Rv. 212438) e risultano, secondo il principio di devoluzione, dedotte ssaril~Aug
-rpral:01 questioni di fatto e arnriEtegto un tema inammissibile, per quanto si è avuto modo di
dire.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

de plano, a norma dell’art. 610,

comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della
somma di 3.000,00 euro alla cassa per le ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018

DEIP SITA

per la detenzione delle munizioni analiticamente indicate in imputazione e di n. 109 dosi di

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