Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19854 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19854 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMANI ALBERT N. IL 19/04/1975
QORLAZJA AHMET N. IL 18/11/1974
avverso la sentenza n. 5187/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

DEPOSITATA

La difesa di Tomani Albert e Qorlazja Ahmet propone ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di Torino del 28/02/2014 che ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione a fini di cessione di
sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina.
Nel ricorso proposto in favore del primo si lamenta difetto di motivazione riguardo al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
In relazione al ricorso del secondo si deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione che
ha respinto la richiesta di contenimento della pena determinata ex art. 81 comma 4 cod. pen.
erroneamente ritenendola quantificata in maniera minima, circostanza che si contesta.
I medesimi vizi si lamentano quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla
determinazione di applicazione dell’aumento per la recidiva.
I ricorso sono entrambi inammissibili in quanto, a fronte delle argomentazioni espresse in sentenza
sui punti contestati, sono volti a sollecitare una difforme valutazione di merito, estranea all’ambito
del giudizio di legittimità.
In particolare il provvedimento impugnato in relazione al Tomani evidenzia la già intervenuta
considerazione del suo stato di tossicodipendenza, al fine della determinazione della sanzione,
mentre la concreta quantificazione nel minimo della sanzione non risulta giustificata neppure nella
allegazione difensiva dalla sussistenza di ulteriori, autonomi argomenti favorevoli, eventualmente
misconosciute nel provvedimento.
Nello stesso senso deve concludersi per Qorlazja, in quanto le modalità di calcolo della pena
espresse nel provvedimento escludono che l’aumento per la continuazione sia stata computato sulla
pena già aggravata, essendosi il giudicante limitato a considerare una pena base lievemente
superiore al minimo, dando giustificazione di tale determinazione, in considerazione della gravità
dei fatti. Allo stesso tempo la pronuncia giustifica sia l’applicazione della recidiva nel concreto, che
il rigetto dell’istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche, in forza della valutazione
congiunta della gravità dei fatti e dell’assenza, finanche nella pro spettazione difensiva di elementi
favorevoli che potessero giustificare tale decisione, con motivazione coerente e completa rispetto
alla quale le deduzioni contenute in ricorso sono volte a richiedere una opposta determinazione,
estranea alla presente fase processuale.

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