Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19853 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 19853 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
1) Baio Antonio, nato il 20/09/1968;

Avverso l’ordinanza emessa il 13/09/2017 dal G.I.P. del Tribunale di Lecco;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecco, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Antonio Baio, finalizzata a
ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte, emesse dalla Corte
di appello di Milano il 10/06/2014 e dal G.I.P. del Tribunale di Milano il
26/04/2015, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina invocata
l’eterogeneità delle modalità esecutive che connotavano le ipotesi di reato di cui

Avverso tale ordinanza Antonio Baio ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva
tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze
presupposte, che era stata svalutata dal Giudice dell’esecuzione, con un percorso
argomentativo incongruo e contraddetto dalle risultanze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.
2

si assumeva la preordinazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 18/04/2018.

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