Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19853 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19853 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TITONE DAVIDE N. IL 03/03/1973
avverso la sentenza n. 3049/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

I rilievi formulati in ricorso risultano manifestamente infondati e generici, in quanto volti a
sollecitare una nuova valutazione di merito, a fronte dell’analisi svolta nella pronuncia impugnata
della tesi difensiva, contrariamente a quanto assunto, della quale si è ritenuta l’assenza senza
individuare specifici elementi di fatto dirimenti al fine del decidere, non considerati dalla Corte
territoriale.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

Il Consigliere est.

La difesa di Titone Davide propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del
07/05/2014 che ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73
comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione a fini di cessione di sostanza
stupefacente di tipo subutex.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione, quanto alla mancata disamina della tesi difensiva, che
escludeva la sussistenza del reato, respinta con il richiamo a quanto già espresso al riguardo dal
primo giudice.

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