Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19852 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19852 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KOTRONIS NIKOLAOS nato il 10/08/1959

avverso la sentenza del 21/12/2017 del TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
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Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che:
– con sentenza in data 21/11/2017 il Tribunale di Bari ha applicato a Kotronis Nikolaos, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 12 comma 3 del
d. Ivo 286/1998 (per aver operato il trasporto di cittadini afgani, tra cui un minore, sul
territorio dello Stato, con le aggravanti del trattamento inumano, del pericolo di vita e

– ricorre per cassazione, Kotronis Nikolaos, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo
l’assoluta carenza di motivazione, poiché il giudice non aveva svolto una motivazione
adeguata ex art 129 cod. proc. pen. con conseguente omesso scrutinio.
2. Ritenuto inammissibile il ricorso poiché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti:
– è un procedimento speciale, in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sull’eventuale
comparazione tra esse e sulla pena, di guisa che il giudice ha il dovere di controllare gli
aspetti anzidetti, applicando la pena richiesta, dopo avere accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
– non legittima l’imputato a discutere profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, che
risultano coperti dal patteggiamento e nel caso di specie, le doglianze proposte sono
intrinsecamente generiche, oltre che manifestamente infondate. Il Tribunale ha qualificato
correttamente i fatti illeciti contestati, essendosi soffermato sugli elementi costitutivi del reato
e sul trattamento sanzionatorio, con motivazione adeguata (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998,
Messina, Rv. 212438) e risultano, secondo il principio di devoluzione, dedotte Gefri~gkre ~uestioni di fatto e ecen=ii=t~ un tema inammissibile, per quanto si è avuto modo di
dire.
3. Ciò posto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018

dell’impiego di mezzi di trasporto internazionali; in Bari il 29/5/2017);

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