Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19851 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19851 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL RAHOU N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 214/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 08/04/2015

I rilievi formulati in ricorso risultano manifestamente infondati, poiché basati sull’analisi del
normativa di cui si auspica l’applicazione senza confrontarsi con quanto specificamente dedotto sul
punto dal giudicante in ordine alla natura ostativa al riconoscimento derivate dall’entità,
concentrazione e varietà della sostanza stupefacente rinvenuta nel possesso dell’interessato,
circostanze che da sole, consentono, per pacifica giurisprudenza, di escludere la qualificazione della
fattispecie nell’ambito della lieve entità (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv.
247911 e successive conformi, tra cui da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 ,
Fontana, Rv. 259664), in forza del dettato testuale di delimitazione della fattispecie, non mutato per
effetto della diversa configurazione quale figura autonoma di reato in luogo che circostanza
attenuante.
Analogamente insussistente è la lamentata contraddittorietà della decisione, che si ritiene di ricavare
dalla indicazione contenuta in sentenza sulla gravità non elevata del fatto, atteso che, nella cornice
della fattispecie ritenuta è ben possibile, per le complessive modalità del fatto, ritenere quanto
consumato contenibile in un ambito di minore gravità, che non implica la necessariamente la
qualificabilità della condotta nel fatto di lieve entità, risultando questo collegato ai paramenti
normativi, rimasti immutati.
In definitiva nel ricorso, attraverso i rilievi richiamati, si sollecita una nuova valutazione di merito,
attinente alla possibilità di diverso inquadramento della fattispecie, estranea all’ambito valutativo di
questo giudizio.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 8 aprile 2015

ente

La difesa di Fall Rahou propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del
19/05/2014 che ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 relativo alla detenzione a fini di cessione di cocaina ed eroina.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla decisione di escludere
l’applicazione della fattispecie autonoma di reato di cui al comma 5 della disposizione
incriminatrice.

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