Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19850 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 19850 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

1) Marouani Ezzedine, nato il 19/10/1961;

Avverso l’ordinanza emessa il 15/11/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Genova;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Data Udienza: 18/04/2018

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava il
reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Genova il
20/06/2017, con cui era stata respinta l’istanza di liberazione anticipata
presentata da Ezzedine Marouani, relativamente ai semestri compresi tra il
07/02/2016 e il 07/06/2017, essendo stato l’istante sanzionato con
provvedimento del 19/12/2016.
Avverso tale ordinanza Ezzedine Marouani ricorreva personalmente per

ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario
richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Genova con un
percorso motivazionale incongruo, che non teneva conto del percorso rieducativo
intrapreso dal condannato durante il trattamento penitenziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 4 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

2

cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 18/04/2018.

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